26 gennaio 2006

LEGITTIMA DIFESA: OMICIDIO

Riguardo ai commi aggiunti all'articolo 52 del codice penale ovvero «nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale»,esprimo la mia più totale contrarietà.
L'articolo 52 diceva: -Difesa legittima- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Mi chiedo come possa essere giustificato d'ora in avanti un omicidio commesso contro una persona perchè non desiste nell'azione di furto. Parlo di omicidio perchè in questo caso il concetto di legittima difesa viene completamente snaturato, viene a mancare quel rapporto di proporzionalità che la giustifica, che la rende anche necessaria e che la definisce.
Uccidere una persona, che sia pure la più malvagia, perchè ci sta privando di un bene materiale è qualcosa di moralmente ed eticamente inaccettabile. Una vita umana non può essere scambiata con un oggetto. Nessun cristiano può essere a favore di un tale non senso. Adesso legittima difesa in alcuni casi vorrà dire anche: OMICIDIO.

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